Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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Legge 12/12/2002 n. 273

Art. 30 - Gasdotti internazionali di importazione.

1. Per i gasdotti sottomarini di importazione di gas naturale da Stati non appartenenti all'Unione europea ubicati nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, le modalitā di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono demandate ad accordi tra lo Stato italiano e gli altri Stati interessati, comunque nel rispetto della direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, sentite le imprese di trasporto interessate. Conseguentemente, a decorrere dall'anno termico 1° ottobre 2002-30 settembre 2003, le tariffe di trasporto determinate ai sensi dell'articolo 23 dello stesso decreto legislativo per la rete nazionale dei gasdotti non si applicano alla parte di tali gasdotti ubicata entro il mare territoriale italiano.

2. Le imprese di trasporto operanti nel territorio nazionale sono autorizzate ad effettuare le eventuali compensazioni tra i soggetti interessati, al fine di conseguire quanto disposto dal comma 1 per l'anno termico 1° ottobre 2001-30 settembre 2002.

Art. 31 - Contributo straordinario all'ENEA.

1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 111 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, č sostituito dal seguente: "Per le finalitā di cui al comma 1, č assegnato all'ENEA un contributo straordinario nella misura di 25.822.844 euro per l'anno 2002 e di 20.658.275 euro per l'anno 2003 da impiegare, in misura pari almeno ad un terzo, per la realizzazione degli interventi nel settore dell'uso efficiente dell'energia, definiti da un apposito accordo di programma tra il Ministro delle attivitā produttive e l'ENEA".

2. L'erogazione della quota prevista per l'anno 2002 avviene su presentazione della relazione di cui al comma 3 del citato articolo 111 della legge n. 388 del 2000, nella quale sono indicati lo sviluppo della ricerca e lo stato di avanzamento della realizzazione del progetto dimostrativo di potenza nel campo del solare termico e delle celle combustibili rispetto al semestre precedente.

3. Il Ministro delle attivitā produttive valuta, sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'universitā e della ricerca e dell'ambiente e della tutela del territorio, la relazione e le successive fasi di realizzazione del programma e dispone la liquidazione del contributo per l'intero o per la quota riferita allo stato di avanzamento.

4. Nella fase di realizzazione del progetto dimostrativo di potenza devono essere previamente indicati i soggetti con i quali č realizzato l'impianto e il relativo impegno finanziario.

Art. 32 - Elenco dei prodotti esplodenti.

1. L'iscrizione all'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego per attivitā estrattive di cui all'articolo 299 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, avviene a seguito di pagamento di un canone annuo, da determinare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle attivitā produttive. Tale somma č versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nella misura del 50 per cento al fondo da istituire nell'ambito di apposita unitā previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle attivitā produttive.

2. Il Ministero delle attivitā produttive provvede alle spese per la ricerca scientifica relativa alla valutazione della sicurezza nell'impiego di prodotti esplodenti, alle spese per l'aggiornamento dell'elenco e per l'acquisto, la costruzione e la gestione di apparecchiature di prova di prodotti esplodenti, nei limiti del fondo di cui al comma 1.

Art. 33 - Disposizioni per lo sviluppo delle tecnologie di utilizzo pulito del carbone.

1. Al fine di garantire le disponibilitā finanziarie necessarie all'attuazione da parte della Sotacarbo spa del piano di attivitā di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 11 maggio 1999, n. 140, i soci della medesima societā sono tenuti al versamento delle quote di capitale non ancora conferite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e hanno facoltā di recesso previa rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio della societā e previo conferimento delle quote ancora dovute. Le dichiarazioni di recesso giā comunicate alla Sotacarbo spa ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della citata legge n. 140 del 1999, possono essere revocate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, il recesso si intende perfezionato con piena accettazione da parte del socio recedente delle condizioni sopra precisate.

Art. 34 - Semplificazione di oneri burocratici in materia di fonti rinnovabili.

1. Al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole da: "entro un anno dalla data" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "per gli impianti non ancora entrati in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le autorizzazioni necessarie alla costruzione degli impianti medesimi, rilasciate entro la data suddetta. Fermo restando il termine ultimo di cui al primo periodo per l'ottenimento delle autorizzazioni, il mancato adempimento a tale obbligo entro il 31 dicembre 2002 comporta la decadenza da ogni diritto alle incentivazioni medesime".

Art. 35 - Disposizioni in materia di importazione e fornitura di energia elettrica.

1. Fatta salva la capacitā impegnata per i contratti esistenti nonché per l'importazione dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, in presenza di capacitā di trasporto disponibile insufficiente rispetto alla domanda, hanno diritto ad un'assegnazione prioritaria della medesima capacitā, sulla base di bande di capacitā di dimensione non inferiore a 10 MW, i clienti idonei direttamente connessi alla rete di trasmissione nazionale nonché i clienti idonei dotati, in ogni singolo sito, di apparecchiature di distacco del carico conformi alle specifiche tecniche definite dal gestore della rete di trasmissione nazionale, che siano in grado di assicurare il servizio di interrompibilitā istantanea del carico per la potenza richiesta, ovvero i clienti idonei o finali ed i consorzi di clienti finali in grado di assicurare il completo utilizzo della capacitā assegnata, sulla base anche di contratti pluriennali di fornitura, per almeno l'80 per cento delle ore annue. Il Ministro delle attivitā produttive definisce con propri provvedimenti le quote di capacitā riservate per le assegnazioni prioritarie di cui al presente comma.

2. I contratti di fornitura stipulati dai clienti idonei aventi i requisiti indicati al comma 1 non sono soggetti all'autorizzazione prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e ad essi non si applica quanto previsto all'articolo 6, comma 3, del medesimo decreto.

CAPO V MISURE ORGANIZZATIVE

Art. 36 -Misure per il controllo della destinazione d'uso di materie prime e semilavorati.

1. Per l'effettuazione dei controlli e del monitoraggio sulla corretta destinazione ed utilizzazione di materie prime e di semilavorati il cui impiego č soggetto a specifiche tipologie di qualificazione per la tutela della salute e della sicurezza, le amministrazioni dello Stato interessate possono avvalersi dei reparti speciali dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della Guardia di finanza competenti per materia, previa intesa con i Ministeri dai quali dipendono funzionalmente i predetti reparti.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i reparti di cui al medesimo comma 1 hanno diritto di accesso e di verifica, secondo le disposizioni vigenti, presso i produttori, gli importatori, i distributori e gli utilizzatori dei prodotti di cui al citato comma 1, da individuare con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle amministrazioni interessate.

Art. 37 - Modifica alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.

1. All'articolo 49, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la lettera

d) č sostituita dalla seguente: "d) attribuire all'autoritā amministrativa il potere di disporre, anche d'ufficio, la distruzione della merce contraffatta sequestrata nelle vendite abusive su aree pubbliche, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, salva la conservazione di campioni da utilizzarsi a fini giudiziari e ferma restando la possibilitā degli interessati di proporre opposizione avverso tale provvedimento, nelle forme di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e prevedendo che il termine per ricorrere decorra dalla data di notificazione del provvedimento che dispone la distruzione della merce sequestrata o, comunque, da quella della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale".

Art. 38 - Misure concernenti le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

1. In caso di ritardo nell'insediamento dei nuovi consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di dare continuitā alla attivitā degli organi, la cui composizione assicura la tutela degli interessi economici rappresentati dalle imprese, i consigli continuano ad esercitare le loro funzioni fino ad un massimo di sei mesi a decorrere dalla loro scadenza.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2003, il trattamento economico del personale giā appartenente ai ruoli di cui alla tabella C allegata alla legge 23 febbraio 1968, n. 125, e a quello di cui al regio decreto 25 gennaio 1937, n. 1203, in servizio presso il Ministero delle attivitā produttive, pari a 2.580.000 euro annui, attualmente sostenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, č posto a carico del bilancio di detto Ministero e il relativo trattamento previdenziale e assistenziale resta disciplinato dagli articoli 2, primo comma, e 3 della legge 25 luglio 1971, n. 557.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 2.580.000 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attivitā produttive.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2003, il trattamento economico del personale di cui al comma 2, in posizione di comando presso altre amministrazioni, č posto a carico di queste ultime e il relativo trattamento previdenziale e assistenziale resta disciplinato dagli articoli 2, primo comma, e 3 della legge 25 luglio 1971, n. 557.

5. Con decorrenza 1° gennaio 2003, il personale di cui al comma 2 č disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti del comparto Ministeri, fatto salvo, sotto forma di assegno personale non riassorbibile, il maggiore trattamento economico in godimento alla stessa data. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato in 44.415 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2003, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero delle attivitā produttive.

Art. 39 - Istituzione del punto di contatto OCSE.

1. Al fine di dare attuazione alla decisione dei Ministri OCSE del giugno 2000, finalizzata a promuovere l'osservanza, da parte delle imprese multinazionali, di un codice di comportamento comune, č istituito, presso il Ministero delle attivitā produttive, un Punto di contatto nazionale (PCN.

 

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